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DIRITTO PROCESSUALE PENALE; Cass. pen. sez. I, sent. n. 32958/2022 (Rel. Aliffi)

  • Immagine del redattore: gambinoavvocati
    gambinoavvocati
  • 25 ott 2022
  • Tempo di lettura: 1 min

Il Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari personali, rilevata su eccezione di parte o d'ufficio l'incompetenza di quello che ha adottato la misura, ha sempre l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291 c. 2 c.p.p., la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale. Qualora tale verifica abbia esito negativo, deve procedere all'annullamento della misura; nel caso contrario, laddove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate, deve provvedere ai sensi dell'art. 27 del codice di rito, dichiarando la sua incompetenza e trasmettendo gli atti al giudice competente che, entro venti giorni dall'ordinanza, deve provvedere a norma degliarticoli 292, 317 e 321, pena la cessazione degli effetti della misura.


 
 
 

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