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DIRITTO PROC. PEN. Cass. pen. Sez. 1, n. 32958/2022; Riesame misure cautelari; art. 27 C.p.p.

  • Immagine del redattore: gambinoavvocati
    gambinoavvocati
  • 17 apr 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

Il Tribunale del riesame, nell'ipotesi di riqualificazione dei fatti contestati incidente sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico, deve necessariamente rilevarla

disponendo l'immediata trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 27 C.p.p., a pena di nullità sia dell'ordinanza genetica che della successiva ordinanza del Giudce del riesame, omissiva di tale trasmissione. La Corte di cassazione, investita della questione ex art. 311 c.p.p., ove rilevi l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, dovrà annullare l'ordinanza del tribunale del riesame, con consegunte liberazione dell'indagato.

 
 
 

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