DIRITTO CIVILE: Accettazione tacita dell'eredità; TRIB. AG. 24.06.2019, sent. n. 883;
- gambinoavvocati
- 24 giu 2019
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L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi ex art. 476 C.c. dalla realizzazione di una condotta o di una attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinuciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva della condotta, alla stregua del comune modo di agire d'una persona normale. L'acccettazione tacita, comportando l'assunzione ad ogni effetto della qualità di erede, esclude l'ammissibilità e l'efficacia di una eventuale successiva dichiarazione di rinunzia.







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